STATUTO COSTITUZIONALE DELLO STATO DI LUCCA (1805) Gli atti Costituzionali del Corpo degli Anziani emanati nel mese di Giugno del corrente anno, essendo stati accettati dal Gran Consiglio e dal popolo Lucchese, che ha riconosciuto l�utilit� e la necessit� di confidare il governo dello Stato ad un Principe, e di stabilirlo nella sua discendenza, � decretato quanto appresso: Titolo I Del principato Art. 1 � Il Governo della Repubblica di Lucca � confidato a S.A.I. Felice Baciocchi Principe di Piombino, e in caso di sua premorienza, a S.A.I. la Principessa Elisa sua consorte, e quindi ai loro discendenti maschi per linea mascolina, e in mancanza di linea mascolina alle femmine, e loro discendenti sempre con ordine di Primogenitura. Il principe prender� il titolo di Principe di Lucca e Piombino, e sar� qualificato di Altezza Serenissima. Art. 2 � Il Principe regola tutte le parti dell�amministrazione interna dello Stato, e dirige le sue relazioni con le potenze estere. Determina in ciascun�anno il quadro delle spese pubbliche dell�anno avvenire, e i mezzi di provvedervi, e lo propone alla sanzione del Senato. Ha la nomina dei Ministri, dei Consiglieri di Stato, del Segretario di Stato e di tutti gli altri funzionari pubblici s� civili che militari, la elezione dei quali non � specialmente attribuita al Senato; la nomina dell�Arcivescovo, di tutte le dignit� ecclesiastiche canonici e benefiziati, che per legge o per testamento, o per Bolla Pontificia erano altre volte di Giuspadronato del Gonfaloniere o del Consiglio Generale. Art. 3 � Il Principe ha una guardia di quattro compagnie, ciascuna delle quali � composta di cento uomini che Egli nomina a sua scelta fra i giovani delle famiglie pi� distinte. Ogni compagnia entrer� in attivit� al suo turno, e nel tempo del suo servizio attivo, ogni individuo ricever� per soldo, vestiario e nutrimento, la somma di franchi venti al mese. Dopo cinque anni di servizio in questa guardia i giovini avranno rango di sottotenenti nella milizia nazionale, i capitani delle quattro compagnie avranno rango di colonnelli; i tenenti rango di capi battaglioni, e i sergenti rango di capitani. Gli appuntamenti devono essere regolati in modo che la spesa totale non costi allo Stato pi� di centomila franchi. Nessuno individuo pu� entrare nella Guardia senonch� appartenga al territorio di Lucca, se non posseda beni fondi, o non riceva dalla sua famiglia una pensione di franchi trenta al mese. Sar� fatto per questo articolo un regolamento particolare. Art. 4 � La Lista Civile del Principe si comporr� di una somma annuale di franchi Trecentomila che il Tesoriere pubblico ridurr� in moneta di Lucca; e verser� di mese in mese nella cassa del principe; di un Palazzo in citt�, e di un Palazzo in una campagna vicina con dei terreni annessi che producano annualmente centomila franchi di rendita. Tutte le spese dei Palazzi, tutte quelle relative alla rappresentanza, e al servizio del Principe e della sua casa sono prese sulla Lista Civile. S.M. Napoleone I regoler� una volta per sempre l�organizzazione della casa del Principe e della Principessa in una maniera conforme al loro rango. Art. 5 � Il Principe prima di assumere l�amministrazione dello Stato, e secondo il cerimoniale civile e religioso che sar� fissato, presta a Dio sui Santi Evangeli, e in presenza del Senato, Ministri, Consiglieri, Arcivescovo, e Giudici Civili e Criminali il suo giuramento concepito nei seguenti termini: Io giuro di mantenere l�integrit� e indipendenza della Repubblica, di rispettare e fare rispettare la Religione Cattolica Apostolica Romana, e di mantenerla nella sua integrit�; di rispettare e fare rispettare la uguaglianza dei diritti, e la libert� politica e civile, di non esigere alcuna imposta, n� stabilire alcuna tassa che in virt� di una legge; e di governare colla sola vista dell�interesse e della felicit� del popolo Lucchese. L�Ambasciatore straordinario di S.M.I. a Lucca legger� nel tempo della cerimonia dell�istallazione, la garanzia che l�Imperatore d� della Costituzione e della Indipendenza dello Stato. Egli porter� alla cerimonia la spada di cui S.M.I. fa dono al Principe di Lucca, come un pegno della protezione che la M.S. assicura all�esistenza di Lucca. Il Segretario di Stato fa il Processo Verbale dell�Istallazione del Principe, e della prestazione del giuramento. Art. 6 � La maggiorit� del Principe � fissata a 20 anni compiti. Una legge determiner� il modo di regolare lo Stato durante la minorit� del Principe. Titolo II Del Ministero e del Consiglio di Stato Art. 7 � Vi sono due Ministri di Stato, cio� un Ministro di Giustizia, dell�Interno, e degli Affari Esteri, e un Ministro di Finanza, del Culto, di Polizia e Forza Armata, di Acque Strade e Fabbriche pubbliche. Art. 8 � Vi saranno sei Consiglieri di Stato che unitamente ai due Ministri formeranno il Consiglio del Principato. Questo Consiglio � presieduto dal Principe o suo delegato, ed egli ne determina le funzioni. Art. 9 � Vi � un Segretario di Stato il quale contrassegna tutti gli atti che emanano dal Principe, e li trasmette ai Ministri e Funzionari incaricati della loro esecuzione, e ne ritiene registro. Egli � altres� incaricato di dirigere e custodire la Cancelleria Generale di Stato, e adempiere alle altre incumbenze che gli sono affidate dal Principe. Art. 10 � Il trattamento dei Ministri � fissato in L. 3250. Quello dei Consiglieri in L. 3000 e quello del Segretario di Stato in L. 4000. Titolo III Del Senato Art. 11 � Vi � un Senato composto di trentasei membri dell�et� di anni trenta compiti, scelti per due terzi tra i possidenti dello Stato che abbiano una rendita annua non minore di lire duemila al catasto della tassa prediale; e per un terzo fra i lettori e i principali negozianti dello Stato. L�appuntamento di ciascun membro � di lire mille duecento all�anno. Il Senato si rinnova per un terzo ogni quattro anni. La sorte decide della estrazione dei primi due terzi, e la prima estrazione si far� fra quattro anni. Il Senato ha un Presidente scelto nel suo seno che resta in funzione per lo spazio di un anno, ed � nominato dal Principe. Ha altres� un Segretario che rimane in funzione per un�anno e contrassegna tutti gli atti del Senato. Egli � scelto tra i suoi membri, e nominato dallo stesso Senato. Art. 12 � Le funzioni del Senato sono la sanzione annuale dell�entrata e spesa dello Stato, e di tutte le leggi che gli sono proposte dal Principe, l�elezione dei giudici civili e criminali; la sanzione di tutti gli atti importanti la vendita di propriet� nazionale; e cambiamenti da farsi nel sistema delle contribuzioni pubbliche, collo stabilimento delle nuove tariffe per le imposte dei dazi e gabelle esistenti. La sanzione delle riforme o modificazioni intorno alla legislazione tanto civile che criminale, e commerciale. Ogni altro oggetto � di competenza dell�Amministrazione interna. Art. 13 � I progetti di leggi proposti dal Principe al Senato sono riflessi ad una Commissione di cinque membri che il Senato nomina nel suo seno e che gliene fa rapporto. Art. 14 � Non potranno essere simultaneamente membri del Senato due cittadini congiunti in primo grado o in secondo di consanguineit� inclusivamente, o in primo grado di affinit� secondo il computo delle leggi attuali. Art. 15 � Il Senato delibera alla pluralit� dei voti, ed � legalmente riunito, e pu� validamente deliberare allorch� si trovino presenti alla seduta 24 membri. Art. 16 � Quei membri del Senato che fossero posti in stato di accusa giudiciale criminale, o di fallimento fraudolento, o che fossero condannati ad una pena infamante, o ai quali fosse interdetta giudicialmente l�amministrazione dei loro beni, o che perdessero il diritto di cittadinanza, cessano immediatamente di esser membri del Senato. Art. 17 � Il Senato si completa e si rimpiazza da se medesimo sulla tripla presentata dal Principe. Il Principe sceglie i cittadini che deve presentare al Senato fra i cittadini portati sulle note che saranno formate dai Cantoni dello Stato. Una legge organica determiner� il modo e le forme che dovranno osservare detti Cantoni per la confezione e l�invio delle loro note. Art. 18 � Il Principe fa sempre l�apertura della sessione del Senato, e non pu� farla che in persona. Egli deve trovarsi ogni volta che questo � radunato nella citt� ove si tiene la sua sessione. Ogni anno il Senato resta riunito almeno per un mese. Il Principe lo convoca e discioglie quando lo crede opportuno. I Ministri, i Senatori, e le altre Autorit� prestano giuramento di sommissione alla Costituzione della Repubblica, e di fedelt� al Principe. Titolo IV Dell�ordine giudiziario Art. 19 � Una legge organica potr� cambiare il sistema attuale dei Tribunali e dell�Ordine Giudiciario. La giustizia sar� resa in nome del Principe. Titolo V Disposizioni generali Art. 20 � Il Principe promulga le leggi. Tutti gli Atti che emanano da lui portano in testa le antiche armi di Lucca, e cominciano colla formula seguente: Noi per la grazia di Dio e per le Costituzioni Principe di Lucca e di Piombino. Art. 21 � Il Principe ha il diritto di far grazia ai condannati criminali, ma egli non pu� esercitarlo che dopo avere inteso il parere dei suoi Ministri e Consiglieri di Stato, e di un membro del Tribunale Superiore. Art. 22 � � fissata in perpetuo la irrevocabilit� della legge riguardante l�abolizione dei Fedecommessi, e delle Primogeniture, e la esclusione dei titoli e privilegi qualunque che suppongano distinzione di nascita, escluse le persone della famiglia regnante. Art. 23 � Le cariche e impieghi pubblici saranno conferite ai soli cittadini Lucchesi eccettuate le giudicature Civili e Criminali che potranno essere conferite anche a persone straniere. Art. 24 � Il Principe coopera con tutti i mezzi che sono in suo potere alla pi� pronta estinzione del debito pubblico. Art. 25 � Non si potranno levare imposizioni o stabilire nuovi dazi, tasse, e gabelle che in forza di una legge. Art. 26 � Nello Stato di Lucca non vi sar� coscrizione militare. Tutti i cittadini saranno organizzati in milizia e tenuti di prender l�armi in caso di bisogno per la difesa del Principe e del Territorio. Il Principe come Comandante Generale della Milizia, nomina tutti i capitani, e potr� fare tutte le requisizioni necessarie per la difesa del paese. Art. 27 � L�Imperatore sar� pregato a degnarsi di fare la prima nomina dei Ministri, dei Consiglieri di Stato, del Segretario di Stato, e dei Senatori. Art. 28 � Le leggi esistenti dello Stato che non sono contrarie al presente Statuto Costituzionale rimarranno nel loro pieno vigore sino a che non siano revocate o modificate da altre leggi. Fatto a Bologna questo d� 23 Giugno 1805. Noi Napoleone per grazia di Dio e delle Costituzioni garantiamo l�indipendenza e la presente Costituzione della Repubblica di Lucca. Noi acconsentiamo che i nostri carissimi ed amatissimi cognato e sorella il Principe e la Principessa di Piombino, e la loro discendenza occupino il Principato di Lucca, e vi si stabiliscano, promettendo e riservandoci di rinnovare ad ogni cangiamento di Principe la stessa garanzia; riservandoci ugualmente, in virt� del dritto acquistato sopra tutta la nostra Famiglia, che n� il Principe n� la Principessa, n� i loro figli qualunque possano maritarsi che col nostro consenso: e promettiamo coll�aiuto di Dio di allontanare con la nostra protezione tutto ci� che potr� nuocere alla prosperit� del popolo Lucchese, alla sua indipendenza, e alla felicit� dei nostri carissimi ed amatissimi sorella e cognato, e dei loro discendenti. Dato a Bologna il 3 Messidoro anno 13, 24 Giugno 1805. Segnato Napoleone Il Ministro delle
Relazioni Estere C. Maurizio
Talleyrand Per l�Imperatore Il Segretario di Stato Hugue Maret FONTE: A. Aquarone, M. D�Addio e G. Negri, Le Costituzioni italiane, Edizioni Comunit�, Milano 1958. |
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